Con una lunga e complessa
ordinanza il Tar del Lazio ha deciso di non sospendere il
provvedimento con il quale il Tribunale federale nazionale della
Figc ha inflitto una penalizzazione di quattro punti in
classifica al Cosenza Calcio per irregolarità amministrative. A
proporre il ricorso è il Cosenza Calcio Srl.
I giudici amministrativi, pur considerando in via
preliminare l'esistenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Ue in un altro giudizio sul tema della
"compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale
effettiva" e quanto previsto dalla normativa nazionale che
esclude "il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il
G.A.)" in tema di annullamento della sanzione disciplinare
sportiva e dei suoi effetti futuri, hanno valutato che "anche a
voler ammettere in astratto la tutela cautelare, nella specie,
all'esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i
presupposti per la concessione delle misure cautelari".
E tutto ciò in quanto difetta, innanzitutto, "il periculum"
per due ordini di ragioni: "in primo luogo, perché l'eventuale
sospensione degli atti impugnati non avrebbe un'incidenza
rilevante sull'attuale classifica del campionato di serie B,
poiché il Cosenza Calcio Srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in
classifica (in merito, si sottolinei che la prima posizione
utile, ai fini della salvezza, è nel campionato di serie B di
calcio la quartultima); inoltre, quale aspetto assorbente,
risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e
delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell'attuale
quadro giuridico; è, infatti, evidente che l'eventuale
sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza
Calcio Srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato
di serie B potrebbe pregiudicare l'ordinario ed armonioso
svolgimento della competizione, potendo anche minare la regolare
celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione".
In più, per il Tar "ad un primo esame, risulta, comunque,
essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto
dal CGS della FIGC: innanzitutto, perché, malgrado il legale
rappresentante p.t. dell'epoca risulti essersi reso autore di
azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento
che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall'art. 6
CGS della FIGC in tema di responsabilità diretta della
società;…inoltre, perché come sottolineato dagli organi di
giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti,
effettivamente non
risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato
dalla ricorrente sia riferito anche all'illecito specifico
contestato al Cosenza Calcio Srl".
Alla fine resta anche il fatto che "la violazione paventata,
anche laddove venisse condivisa, avrebbe l'effetto
esclusivamente di determinare una riduzione parziale della
sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio Srl,
circostanza che ha un'evidente ricaduta in punto di periculum,
dato l'impatto ancora inferiore sulla classifica".
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